La legge di Stabilità per il 2016 (la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, all’articolo 1, commi 76 e seguenti, in vigore dal 1° gennaio 2016) ha codificato una particolare tipologia di leasing (e cioè il leasing abitativo), dotandolo di alcuni vantaggi fiscali, per offrire al mercato dell’edilizia uno strumento in più per la commercializzazione delle abitazioni e ai potenziali acquirenti una soluzione ulteriore rispetto alla tradizionale forma di finanziamento utilizzata in questo ambito, vale a dire il mutuo ipotecario.
L’articolo 1, comma 76, della legge 208/2015, contiene la definizione del contratto di locazione finanziaria in questione. Innanzitutto si tratta di un contratto con il quale il soggetto concedente (e cioè, necessariamente, una banca o altro intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario) si obbliga, verso il proprio cliente (il futuro utilizzatore) ad acquistare o a far costruire un edificio abitativo, secondo le istruzioni dell’utilizzatore (si può trattare indifferentemente di abitazioni nuove o usate e di abitazioni cedute da un’impresa costruttrice, da un’altra non costruttrice o da un soggetto che non esercita attività d’impresa). (... segue)
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Ultima Modifica: 22/09/2016