A carico di chiunque ceda la proprieta' (compravendita, donazione, eccetera) o il godimento (locazione, comodato) per oltre un mese di un fabbricato, e' stabilito l'obbligo di farne denuncia entro 48 ore all'autorita' locale di Pubblica sicurezza: si tratta del bensì anacronistico disposto dell'articolo 12 del decreto legge 59/78 (sostituito dalla legge di conversione n. 191/78) la cui inosservanza genera pero' non piacevoli sorprese, per la non indifferente sanzione pecuniaria amministrativa comminabile in tali casi.
Tra l'altro, benche' introdotta come misura di lotta contro il terrorismo, per la comminabilita' della sanzione non si richiede il ricorrere di un effettivo pericolo per la sicurezza pubblica (Cassazione civile, n. 4405/91, nel caso di una Unita' sanitaria locale che aveva ceduto in affitto un locale di sua proprieta' a otto dipendenti, senza effettuare le prescritte comunicazioni). Inoltre, l'espressione "fabbricato" contenuta nella disposizione legislativa in commento, va intesa al di la' degli ordinari schemi valutativi dell'abitabilita' o normale utilizzabilita' di un fabbricato a scopo abitativo, e quindi si estende anche a manufatti (come quelli allo stato grezzo) comunque non privi di rilevanza rispetto al fine di prevenzione perseguito dalla norma stessa (potendo servire come strumento logistico di programmi criminali) (Cassazione civile, n. 3055/86).
La denuncia deve contenere, per risultare idonea a consentire il controllo, l'indicazione delle esatte generalita' del locatario, compresi il luogo e la data di nascita (Cassazione civile, n. 11049/91). Peraltro, le "generalità" dell'aquirente, del conduttore o del cessionario di un fabbricato o di parte di esso, non comprende anche l'indicazione della residenza, poiche' per "generalita" devono intendersi soltanto l'insieme degli elementi che determinano l'identita' di un individuo, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (Cassazione civile, n. 1501/93).
Inoltre la comunicazione deve indicare la generalita' del cessionario (e cioe' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene), al fine di consentire all'autorita' di Pubblica sicurezza di conoscere la identita' di colui che e' subentrato nella disponibilita' dell' immobile, e non anche quella del cedente (o del precedente occupante che infatti non rileva piu' ai fini del controllo sull'uso attuale del fabbricato (Cassazione civile, n. 11075/92).
La comunicazione della cessione della proprieta' o del godimento di un fabbricato va fatta all'autorita' locale di Pubblica sicurezza, e cioe' al sindaco quando nel Comune dove e' sito l'immobile manchi l'ufficio di pubblica sicurezza (Cassazione civile, n. 7228/90).
Per individuare poi il termine prescrizionale di questo illecito amministrativo, va detto che la prescrizione quinquennale (di cui all'articolo 28 legge 689/81) opera con riguardo sia alla violazione sia alla relativa sanzione pecuniaria e, decorrendo dal giorno in cui la violazione stessa e' stata commessa, ove questa abbia carattere permanente - come appunto accade per l'omessa comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza dell'avvenuta cessione di immobili - trattandosi di illecito i cui effetti perdurano anche dopo la scadenza del termine di legge per la detta comunicazione e cessano soltanto col venir meno del rapporto non denunciato, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con quello di cessazione della permanenza (Cassazione civile, n. 9310/92).
Peraltro, l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza la cessione dell'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, presupponendo l'esistenza di un atto volontario non sussiste nel caso di occupazione abusiva dell'immobile (Cassazione civile, n. 11075/92).
Ultima Modifica: 01/08/2007