Quando la compravendita è organizzata da un’agenzia immobiliare, il primo modulo con il quale ci si imbatte è la cosiddetta “proposta irrevocabile” (di vendita o di acquisto): la proposta è un documento nel quale un soggetto esprime la propria volontà di vendere (o di acquistare) un dato bene a certe condizioni (economiche, temporali, eccetera).
Qualora la proposta venga accettata (e cioè se il compratore accetta la proposta del venditore oppure se il venditore accetta la proposta dell’ acquirente) il contratto si conclude definitivamente e non c’è più spazio per esprimere pretese ulteriori rispetto a quanto sta scritto nel documento accettato (salvo ovviamente che le parti concordemente pattuiscano clausole ulteriori). E’ per questo che la proposta è un documento assai “delicato” che deve essere vagliato con attenzione prima di essere firmato.
Va inoltre sottolineato che la proposta può essere revocata dal soggetto che l’ha firmata fino a che essa non sia stata accettata dalla controparte: tuttavia, chi firma una proposta può disporne anche la irrevocabilità (per un dato periodo di tempo), di modo che la facoltà di revoca è inibita.
Se quindi la proposta è di norma revocabile, va notato che l’irrevocabilità delle proposte diventa spesso una “regola” in quanto le agenzie, per evitare spiacevoli “pentimenti” dei loro clienti sulla complessa strada delle compravendite immobiliari, sollecitano appunto la firma di proposte munite della clausola della loro irrevocabilità per un certo periodo di tempo.
Ultima Modifica: 04/07/2006