La circostanza che un dato soggetto abbia acquistato un dato bene in forza di una donazione ha rilevanti ripercussioni sulla successiva “circolazione” del bene stesso.
Infatti, una volta apertasi la successione mortis causa del donante, taluni stretti congiunti del defunto (i cosiddetti “legittimari”, e cioè il coniuge, i figli o i discendenti di grado ulteriore rispetto ai figli oppure, in assenza di discendenti, gli ascendenti: art. 536 c.c.) hanno diritto di vedersi riconosciuta una rilevante quota del patrimonio del donante stesso (la quale deve essere determinata sulla somma del valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione e dei beni che egli abbia donato nel corso della sua vita: art. 556 c.c.).
Invero, laddove il patrimonio relitto non risulti abbastanza capiente per soddisfare i diritti di legittima che la legge riserva a favore dei legittimari, costoro potrebbero far valere le loro pretese verso il donatario; e, nel caso in cui costui abbia già alienato il bene donatogli e si renda insolvente (per nullatenenza) all'obbligo di soddisfare le pretese dei legittimari, costoro potrebbero far valere le loro pretese anche verso il terzo acquirente del bene donato, il quale (a meno che non si liberi con il pagamento di una somma di denaro di valore corrispondente a quello occorrente per soddisfare i pretesi diritti di legittima) si vedrebbe in tal caso costretto alla restituzione del bene che fu oggetto di donazione al suo dante causa (o a uno dei suoi danti causa) (art. 563 c.c.).
A seguito dell'esercizio vittorioso dell'azione di restituzione, inoltre, è disposto che il bene che venne fatto oggetto di donazione torni a far parte della massa ereditaria libero da ogni peso o ipoteca, e quindi a discapito dei diritti di garanzia nel frattempo costituiti a favore dei creditori (art. 561 c.c.).
Si pone dunque il tema di apprestare strumenti di tutela degli interessi dei terzi aventi causa da un donatario.
Al riguardo, tra gli strumenti che la più moderna dottrina ha proposto allo scopo di “mettere in sicurezza” la circolazione dei beni di provenienza donativa, uno dei più efficaci è certamente il ricorso alla “riqualificazione” (da liberale a onerosa) della causa del contratto con il quale il donatario sia divenuto titolare del bene donatogli: a mezzo di tale riqualificazione si realizza infatti il risultato di conservare in capo al donatario l'attribuzione ricevuta, non più a titolo gratuito, bensì verso il pagamento di un corrispettivo (e, pertanto, a titolo oneroso), di modo che il trasferimento si sottragga alla futura eventuale azione di riduzione (e alla conseguente azione di restituzione).
Ultima Modifica: 10/03/2016