Con la legge n. 286/2006, che ha convertito in legge dl 262/2006, e che poi è stata emendata dalla legge 296/2006, la Finanziaria per il 2007, è stato disposto il ritorno in vigore dell’imposta di successione e donazione con una “architettura” che, tranne alcuni “particolari”, rappresenta una riedizione del quadro normativo che era stato soppresso dalla legge 383/2001.
Infatti, l’imposta di successione e donazione venne disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico dell’imposta di successione e donazione, contenuto nel decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346. Con l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, venne tuttavia disposto che «l'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa» (comma 1) cosicché dal 25 ottobre 2001 (giorno di entrata in vigore della legge 383/2001):
a) i trasferimenti per successione a causa di morte non dovettero più pagare, pertanto, l’imposta di successione in nessun caso (e cioè: chiunque fosse il beneficiario della trasmissione ereditaria e qualunque fosse la composizione dell’asse ereditario);
b) qualora nell’asse ereditario fossero compresi beni immobili, si dovevano applicare al valore degli immobili in questione (che era il valore catastale, fatta eccezione per le sole aree edificabili, caso nel quale la base imponibile era rappresentata dal valore venale dell’area in comune commercio) l’imposta ipotecaria del 2 per cento e l’imposta catastale dell’1 per cento (e a meno che si trattasse di un’abitazione per la quale uno dei beneficiari della successione potesse avvalersi dell’ agevolazione “prima casa”, di modo che, in tal caso, le imposte ipotecaria e catastale si potevano applicare nella misura fissa di euro 168 cadauna);
c) i trasferimenti per donazione fatti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado, non scontavano alcuna imposta (fatta eccezione per il caso che, anche qui, la donazione avesse ad oggetto beni immobili, ipotesi nella quale si dovevano applicare al valore degli immobili in questione, che di regola era il valore catastale, l’imposta ipotecaria del 2 per cento e l’imposta catastale dell’1 per cento, a meno che si trattasse di un’abitazione per la quale uno dei beneficiari della successione potesse avvalersi dell’agevolazione “prima casa”, e cioè dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 168 cadauna);
d) i trasferimenti per donazione fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, erano soggetti «alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso» (e quindi all’imposta di registro), «se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso» (articolo 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383) e cioè, in pratica, l’imposta di registro.
Con il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), invece:
a) venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione di donazioni e successioni a causa di morte;
b) venne disposto di applicare a questi trasferimenti l’imposta di registro;
c) vennero incrementate le imposte ipotecaria e catastale dovute per i trasferimenti immobiliari per donazione e successione a causa di morte.
Con la legge n. 286, di conversione del decreto legge 262/2006 (applicabile alle successioni dal 3 ottobre 2006, in sostituzione di quanto disposto dal dl 262/2006, e alle donazioni dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione (il 29 novembre 2006) è stata infine azzerata l’impostazione che il decreto stesso ha dato alla tassazione delle successioni e delle donazioni e si è ritornati dunque al passato, e cioè:
a) per i trasferimenti dovuti a successioni a causa di morte, è stata nuovamente introdotta l’imposta di successione così come disciplinata, tranne alcuni aspetti (principalmente aliquote e franchigie), dal d. lgs. 346/1990;
b) per le donazioni è stata abbandona l’imposta di registro e, anche qui, si è ripristina l’imposta di donazione, quale pure era disciplinata dal d. lgs. 346/1990;
c) per le imposte ipotecaria e catastale si è torna al regime vigente prima del 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del dl 262/2006.
Infine, con la legge finanziaria n. 296/2007 (in vigore dal 1° gennaio 2007) sono state ritoccate le franchigie disposte dalla legge 286 e sono state introdotte altre modifiche rispetto all’impianto normativo contenuto nel d. lgs. 346/1990, come modificato e integrato dal dl 262 e dalla legge di conversione 286 (ad esempio: la detassazione dei trasferimenti aziendali tra ascendente e discendenti).
Ultima Modifica: 31/01/2007