Se il de cuius non lascia testamento, al coniuge spetta tutta l'eredità se non ci sono né figli legittimi o naturali (o loro discendenti), né ascendenti, fratelli o sorelle (o loro discendenti). Se il de cuius invece era vedovo, i suoi figli ereditano l’intero suo patrimonio, che va suddiviso tra essi in parti eguali; quindi, se c’è un solo figlio, egli diviene titolare di tutta l’eredità.
Quando invece con il coniuge superteste concorrono i figli legittimi o naturali del defunto, al vedovo spetta metà dell'eredità se alla successione egli concorre con un solo figlio (al quale spetta l’altra metà). Al coniuge compete invece un terzo dell’eredità nel caso egli concorra con più figli; a costoro vengono dunque attribuiti i restanti due terzi dell’eredità, da dividere tra essi in parti uguali (e così, ad esempio, se si tratta di due figli, l’eredità è suddivisa per un terzo ciascuno; se si tratta di tre figli, a ciascuno spetta la quota di due noni ciascuno, e così via).
Occorre sottolineare che al coniuge separato è riservato lo stesso trattamento del coniuge non separato, a meno che la separazione non gli stata addebitata. Il coniuge separato con addebito (sia che la separazione fosse stata addebitata solo a lui sia se l’addebito fosse stato comminato a entrambi) ha invece diritto solamente a un assegno vitalizio se già beneficiasse degli alimenti al momento dell'apertura della successione a carico del coniuge deceduto.
Se invece sia stato pronunciato il divorzio, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di divorzio ha diritto alla pensione di reversibilità, se non sia passato a nuove nozze e sempre che fosse titolare dell'assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Qualora invece esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale al coniuge rispetto al quale è stato pronunciato il divorzio e che fosse titolare dell'assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto.
Inoltre, all'ex coniuge che fosse titolare del predetto assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto e che versi in stato di bisogno, il Tribunale può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità o un versamento in unica soluzione.
Ultima Modifica: 20/03/2011