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Eredità e successioni

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La successione internazionale

Dal 17 agosto 2015 non vi sono più dubbi, per chi vive e opera (ad esempio, i giudici) nell’Unione Europea, su quale sia la legge applicabile alla successione mortis causa del signor Olaf Wurstel, immaginario cittadino tedesco residente abitualmente in Italia, il quale lasci la moglie Bernadette (francese, sposata in Spagna), e due figli (Vladimir, nato in Russia ma residente in Messico, e John, nato in Inghilterra, ma residente in Serbia), la cui eredità sia composta da un conto corrente in una banca dell’Olanda, da una casa in Francia e da azioni di una società del Canada.

La “internazionalità” di una successione come quella appena esemplificata, fino al 16 agosto 2015, poteva in effetti dar luogo a un’inestricabile conflitto tra i giudici dei vari Paesi coinvolti (per ragioni soggettive o oggettive) da questa successione, poiché ciascuno di essi avrebbe individualmente applicato ad essa le regole del proprio diritto interno dettate per casi del genere.

Il 17 agosto 2015, sospinto dall’idea che la odierna mobilità delle persone e dei patrimoni reclamava una omogeneità di disciplina, è entrato invece in vigore il Regolamento n. 615/2012, le cui norme, da tale data, costituiscono il diritto internazionale privato uniforme delle successioni a causa di morte in tutti i Paesi UE (tranne Inghilterra, Irlanda e Danimarca, i quali continueranno a utilizzare le proprie norme di diritto internazionale privato).

L’affermazione che il Regolamento n. 615/2012 detta il diritto internazionale privato dell’UE in materia di successione mortis causa significa che il Regolamento contiene (non le regole che disciplinano concretamente una data devoluzione ereditaria, ma) le regole in base alle quali si stabilisce di quale Paese sia la legge che deve disciplinare una data successione mortis causa (la legge applicabile a un dato rapporto, in base alla individuazione che ne faccia il diritto internazionale privato, è designata dai giuristi come la “legge materiale” di quel dato rapporto). In altri termini, la legge di “diritto internazionale privato” designa la “legge materiale” concretamente applicabile a una certa vicenda giuridica; la “legge materiale” è quella vigente nel Paese che viene indicato dalle norme di “diritto internazionale privato” come il Paese la cui legislazione è quella applicabile a un certo rapporto.

Ogni Paese ha invero una propria legge di diritto internazionale privato; in Italia si tratta della legge 31 maggio 1995, n. 218, il cui articolo 46 si occupa appunto del problema di quale sia la legge materiale da applicare in Italia (in particolare, in un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria italiana) per una successione ereditaria che, come quella dell’immaginario signor Olaf Wurstel, esemplificata nell’esordio di questo articolo, presenti elementi di internazionalità (invero, se una successione non presenti caratteri di internazionalità, ma abbia solo elementi di diritto italiano, il diritto applicabile è evidentemente quello italiano, senza doversi porre problemi di diritto internazionale privato: si pensi alla morte di un cittadino italiano, residente in Italia, che lascia congiunti italiani e asset tutti allocati in Italia).

Ebbene, il pregio del Regolamento n. 650/2012 è proprio quello di superare le diverse norme di diritto internazionale privato vigenti nei Paesi UE in materia di successione mortis causa, sostituendole con nuove norme di diritto internazionale privato, finalmente uniformi per tutti i Paesi UE: non potrà più accadere, ad esempio, come è accaduto fino al 16 agosto 2015, che la legislazione italiana dichiarasse applicabile il diritto successorio francese alla successione dell’immaginario cittadino francese Bernard Corlande, e che, al contempo, la legislazione successoria francese dichiarasse applicabile il diritto successorio italiano per i beni che detto signor Corlande avesse nel nostro Paese.

In particolare, per noi italiani, con il Regolamento si ha un epocale cambiamento dello scenario che veniva delineato, nella vigenza della legge 218/1995, nel caso di una successione a causa di morte che presentasse elementi di internazionalità: fino al 17 agosto 2015, infatti, il criterio di “collegamento” utilizzato dalla legge italiana per individuare la legge applicabile a una successione internazionale era quello della  “nazionalità” del defunto; in altri termini, ritornando all’esempio con cui è stato aperto questo articolo, la legge applicabile alla successione del signor Olaf Wurstel che morisse prima del 17 agosto 2015 è quella della Germania.

Invece, se il decesso di questa persona avvenga dopo il 16 agosto 2015, il criterio di collegamento (e cioè la metodologia che la legge usa per stabilire quale sia la legge applicabile) muta radicalmente, poiché il Regolamento n. 650/2012 lo stabilisce con riferimento al nuovo concetto di “residenza abituale” del defunto: pertanto, utilizzando sempre il medesimo esempio, se gli eredi di Otto Wurstel litigassero in ordine alla devoluzione dell’eredità e la lite giungesse (come in effetti deve giungere, ai sensi del Regolamento n., 650/2012) nelle aule di giustizia italiane, il giudice italiano non applica più la legge tedesca per decidere la lite (come sarebbe avvenuto se il decesso si fosse verificato prima del 17 agosto 2015), ma dovrà applicare la legge italiana, in quanto legge vigente nel luogo in cui il defunto aveva la sua “residenza abituale”.

Ultima Modifica: 11/08/2015