La tassazione degli immobili

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La tassazione degli immobili

Dal punto di vista dell’applicazione dell’imposta di successione, la presenza di beni immobili nell’asse ereditario concorre alla formazione della base imponibile cui applicare le aliquote di imposta (il 4, il 6 o l’8 per cento a seconda dei casi), sempre che il valore della base imponibile stessa ecceda le franchigie, disposte in euro 1milione 500mila (se il beneficiario sia portatore di grave handicap), in euro 1milione (se il beneficiario sia coniuge o parente in linea retta del defunto) o in euro 100mila (se l’erede sia fratello o sorella del de cuius).

A parte il caso delle aree edificabili (che devono essere valutate secondo il loro valore corrente in comune commercio), gli altri beni immobili oggetto di successione ereditaria devono essere dichiarati al fisco secondo il loro valore catastale, che si ricava con le seguenti modalità (frutto dell’applicazione “combinata” dei criteri di aggiornamento delle rendite catastali recati dall’articolo 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal d.m. 14 dicembre 1991, dall’articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e infine dall’articolo 1-bis, comma 7, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191):

a) per i terreni, occorre moltiplicare il reddito dominicale per (75 + 25% + 20% =) 112,5;

b) per i fabbricati C/1 ed E, occorre moltiplicare la rendita catastale per (34 + 5% + 20% =) 42,84;

c) per i fabbricati A/10 e D, occorre moltiplicare la rendita catastale per (50 + 5% + 20% =) 63;

d) per tutti gli altri fabbricati e quindi per le abitazioni (fatta eccezione per l’abitazione che sia “prima casa” per uno dei beneficiari della successione), occorre moltiplicare la rendita catastale per (100 + 5% + 20% =) 126;

e) infine, per l’abitazione che sia “prima casa” per uno dei beneficiari della successione, la valutazione automatica si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione del 5 per cento e si moltiplica il prodotto così ottenuto con i coefficienti del Dm 14 dicembre 1991 rivalutati del 10 per cento; prendendo ad esempio a riferimento la rendita catastale di 1.000 euro, in quest’ultimo caso la rendita va aggiornata del 5 per cento e il risultato va poi moltiplicato per 110, ottenendo il risultato di 115,5.

Il trasferimento di immobili per successione a causa di morte non comporta solamente il concorso del valore degli immobili stessi alla formazione della base imponibile cui applicare l’imposta di successione. Infatti, il trasferimento immobiliare determina pure l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, da calcolare, rispettivamente, mediante le aliquote del 2 e dell’1 per cento su detti valori catastali (o sul valore venale delle aree edificabili).

Qualora tuttavia uno dei beneficiari della trasmissione a causa di morte si trovi nelle condizioni per richiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, allora, invece dell’applicazione di queste imposta in misura proporzionale, si pagano solamente le misure fisse, attualmente stabilite in euro 168 sia per l’imposta ipotecaria che per l’imposta catastale.

 

Ultima Modifica: 31/01/2007