Una rilevante differenza tra la tassazione dei trasferimenti per donazione e quelli che si verificano per successione ereditaria riguarda il trattamento dei Titoli di Stato. Infatti:
a) sotto il profilo della imposta di successione, questi Titoli sono dichiarati come beni che "non concorrono a formare l’attivo ereditario" dall’articolo 12, comma 1, lett. h) e i), d. lgs. 346/1990 (e quindi al loro valore non si applica alcuna aliquota d’imposta);
b) sotto il profilo della imposta di donazione, questi Titoli invece non sono esenti dall’applicazione dell’imposta: infatti, mentre prima del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425), l’articolo 59, comma 1, lett. b) del d. lgs. 346/1990 equiparava, sotto il profilo dell’esenzione da imposta, sia i Titoli di Stato donati che quelli oggetto di successione ereditaria, per effetto del detto dl 323/2006 l’esenzione per i Titoli donati venne soppressa (cosicché donare denaro e donare Titoli di Stato non fece più differenza, come precedentemente al dl 323 invece accadeva).
Quanto poi alle quote di fondo comune d'investimento mobiliare che siano comprese in un’eredità, esse vanno considerate non per il loro intero valore, bensì scomputando il valore dei Titoli di Stato che siano compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data in cui si verifica la morte del quotista (circolare ministeriale n. 37/E del 15 febbraio 1999).
In altri termini, bisogna sottrarre dal valore della quota di fondo comune appartenente al defunto una percentuale di valore pari al "peso" percentuale rappresentato dai titoli di Stato nel complessivo patrimonio appartenente al fondo comune: e ciò perché, secondo le Finanze, opinando in senso contrario "si verrebbero a penalizzare gli investimenti in titoli di Stato, peraltro non compresi nell'attivo ereditario a norma del più volte citato articolo 12 (del decreto legislativo 346/90, ndr) solo perché compiuti attraverso i fondi comuni".
L'assunto delle Finanze in sostanza è il seguente: visto che ai sensi delle lettere h) e i) del comma dell'articolo 12 del d. lgs. 346/90 i Titoli dello Stato sono dichiarati esenti dall'imposta di successione, la tassazione delle quote di fondo comune, senza tener conto della composizione del patrimonio del fondo stesso, si tradurrebbe in un'indiretta tassazione della trasmissione di Titoli di Stato per successione ereditaria.
In altri termini, quando l'articolo 16, comma 1, lettera c) del Dlgs 346/90 afferma che "per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento" la base imponibile è rappresentata dal "valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento", tale norma è dunque da leggere, in connessione con il precedente articolo 12, comma 1, lettere h) e i), nel senso appunto di diminuire il valore della quota del valore proporzionalmente riferibile ai Titoli di Stato presenti nel patrimonio del fondo.
Se l'orientamento ministeriale va osservato con favore in quanto allevia notevolmente il peso dei fondi comuni che "cadano" in successione, d'altro lato va notato come si tratti di una tesi più fondata su un ragionamento di equità sostanziale che in punto di puro diritto: una tesi dunque fisiologica al collocamento dei fondi comuni presso la clientela e che vuol tenere conto dell'investimento "indiretto" in Titoli di Stato che i sottoscrittori dei fondi realizzano aderendo ai fondi stessi.
Invero, sotto un profilo più tecnico, chi compra quote di fondo comune di investimento mobiliare non compra una parte del patrimonio del fondo stesso (tanto è vero che i creditori del quotista non possono aggredire il patrimonio del fondo, ma solo le quote di partecipazione al fondo stesso), bensì uno strumento finanziario che, in sostanza, è essenzialmente rappresentato da un diritto di credito al valore della quota di partecipazione al fondo nel momento in cui ne venga richiesta la liquidazione.
Il fondo infatti non è "trasparente" ma è un “patrimonio autonomo”, ha un' autonomia giuridica propria e si interpone nettamente, essendo il fondo stesso titolare del patrimonio gestito, tra il sottoscrittore e gli strumenti finanziari in cui è stato "convertito" il denaro affidatogli dal cliente.
I gestori dei fondi ritorneranno pertanto, come accadeva prima della soppressione dell’imposta di successione, a rilasciare, a richiesta del cliente, un attestato non solo afferente il valore delle quote del fondo ma anche circa la composizione del fondo stesso alla data di morte del titolare delle quote del fondo resosi defunto: evidentemente, il valore giornaliero delle quote deriva dalla composizione del complessivo patrimonio gestito dal fondo, e l'entità rappresentata dai titoli di Stato sull'intero patrimonio gestito sarà da rapportare proporzionalmente sul valore delle singole quote del sottoscrittore defunto.
Ultima Modifica: 31/01/2007