Il presupposto per l’ottenimento del credito d’imposta in sede di riacquisto della “prima casa” è che l’originario acquisto della casa poi venduta sia stato tassato con l’imposta (di registro o Iva) agevolata propria dei trasferimenti a titolo oneroso; l’importo del credito è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposto sul primo acquisto agevolato e non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto.
Pertanto, non gode del credito d’imposta l’alienazione di un’abitazione pervenuta al venditore per successione mortis causa per la quale sia stato applicato il beneficio “prima casa” (e cioè l’abbattimento alla misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale).
Qualora invece l’acquisto sia avvenuto per donazione occorre fare una precisazione. Infatti, se si tratti di una donazione a favore del coniuge, di un parente in linea retta con il donante o di un parente entro il quarto grado si segue quanto sopra detto per la successione ereditaria; stesso discorso per la donazione a soggetti diversi dai precedenti, ma entro i limiti della franchigia di cui oltre.
Se invece si tratti di una donazione a beneficio di soggetto diverso dal coniuge, dal parente in linea retta o da quello entro il quarto grado e il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore all’importo di euro 180.759,91, per questa donazione si applica la “normale” imposta di registro; quindi, in caso di vendita della abitazione ricevuta in donazione e di riacquisto entro un anno (beneficiando dell’agevolazione “prima casa”) di un’altra unità immobiliare abitativa, sorge il credito d’imposta in capo al soggetto che effettua il riacquisto.
Ultima Modifica: 04/07/2006