Occorre distinguere i seguenti tre casi:
1) sono soggette al regime di comunione legale le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
2) qualora però si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi;
3) invece, i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Ultima Modifica: 04/07/2006