Per gli immobili dati in locazione (con canone "libero" o determinato mediante i "patti in deroga"), occorre fare una comparazione tra il reddito risultante in Catasto e quello effettivo percepito riscuotendo i canoni di locazione (questo meccanismo invece non si applica alle locazioni soggette a "equo canone").
Quindi, qualora il canone risultante dal contratto di locazione (comprendente anche l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse invece le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone), ridotto forfettariamente del 15 per cento (per i fabbricati siti a Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento) sia superiore al reddito catastale, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
Se è inferiore al reddito catastale, il reddito è determinato in misura pari a quella catastale. Qualora, infine, si tratti di unità immobiliari locate a "equo canone", il reddito è sempre quello derivante dal contratto di locazione.
Una particolare agevolazione (reddito imponibile ridotto di un ulteriore 30 per cento) opera per le locazioni stipulate a canone "convenzionale" sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale nei Comuni a forte tensione abitativa.
Ultima Modifica: 01/07/2006