Sotto il profilo dei rapporti patrimoniali tra coloro che convivono senza essere formalmente coniugati, la legislazione vigente non spende una sola parola: essi sono considerati come dei perfetti estranei e ad essi non si possono applicare le regole della comunione legale dei beni.
Quindi se Tizio e Caia convivono come farebbero se fossero coniugati, gli acquisti compiuti da ciascuno di essi rimangono nella titolarità esclusiva del coniuge che ha effettuato l’ acquisto stesso; perché l’acquisto sia comune ad entrambi, occorre che all’atto di acquisto intervengano entrambi e che il denaro impiegato sia comune. Mai uno di essi potrebbe pretendere di divenire comproprietario dei beni acquistati dall’altro con proprio denaro e avendo effettuato l’acquisto senza l’intervento dell’altra metà; mai costui nemmeno potrebbe pretendere di interagire sulle scelte patrimoniali della sua controparte.
Quando dunque in questo periodo storico, sulla scia delle novità legislative introdotte sul punto in Francia e in Spagna, si parla tanto di disciplinare le convivenza, accanto alla necessità di risolvere problemi più “delicati” ed estremi (quali quello di consentire il matrimonio omosessuale), vi sono anche da risolvere problemi che richiedono meno scelte politiche e più realismo: non pare esservi infatti grande differenza tra una stabile convivenza e un matrimonio “vere e proprio” sotto il profilo della tutela della parte “debole” del rapporto (e, in specie, della donna che presta la sua attività “lavorativa” esclusivamente nella famiglia, accudendo la casa e allevando i figli, senza poter quindi produrre un reddito effettivo).
Anche nel caso della convivenza appaiono quindi ricorrere le stesse ragioni che legittimano, con riguardo a un “normale” matrimonio, la disciplina della comunione legale dei beni: e cioè l’obiettivo di parificare la posizione dei coniugi, sotto il profilo patrimoniale, in modo da evitare il predominio, anche psicologico, di chi porta a casa il reddito e la subordinazione di chi più umilmente svolge la propria attività tra le mura domestiche.>
Ultima Modifica: 04/07/2006