Le unità immobiliari tenute a disposizione

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Le unità immobiliari tenute a disposizione

Se la legge fiscale da un lato agevola l’abitazione principale, d’altro lato penalizza le unità immobiliari che il contribuente tiene “a sua disposizione” (un appartamento sfitto in città, una casa di villeggiatura, eccetera): in tal caso, infatti, la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, va maggiorata di un terzo.

Più precisamente, per unità immobiliari a disposizione si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o in aggiunta a quelle adibite all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui essi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

Pertanto, l'aumento di un terzo della rendita catastale non si applica, oltre che all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche alle unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

1) l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;

2) l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;

3) l'unità immobiliare, destinata alla locazione, è rimasta sfitta.

Inoltre l’aumento di un terzo non opera nemmeno:

1) per una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;

2) per l'unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;

3) per l'unità immobiliare in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

4) per le unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (per esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla rendita catastale riferita alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

Ultima Modifica: 01/07/2006