Se l'inquilino è moroso nel pagamento dei canoni, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, concorrono a formare il reddito fino al momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore; dopo questa conclusione tali "redditi" cessano di concorrere alla formazione del reddito del locatore.
Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Ultima Modifica: 01/07/2006