La detassazione delle garanzie rilasciate a servizio di operazioni di finanziamento strutturate (disposta dal decreto legge n.145/2013) è applicabile anche alle operazioni di breve termine e a prescindere dalla natura del soggetto che sottoscriva le obbligazioni.
Il soggetto passivo dell’imposta sostitutiva è l’intermediario finanziario incaricato delle attività di promozione e collocamento delle operazioni in questione; nel caso in cui non intervengano intermediari di questo tipo, il soggetto passivo diviene la società emittente i titoli per i quali l’opzione è stata esercitata.
È quanto viene osservato in una circolare Assonime (n. 17/2014), che tratta questi temi nell’ambito di una più vasta illustrazione della materia della nuova opzione per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e a lungo termine, introdotta dal Dl n. 145/2013, convertito in legge n. 9/2014. (... segue)
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Ultima Modifica: 30/05/2014