La «penale di anticipata estinzione» dei mutui bancari (e cioè la clausola, onnipresente nei contratti di mutuo, per la quale alla banca è dovuta una somma,concordata nel contratto di mutuo in misura fissa o percentualmente rapportata alla somma anticipatamente restituita) non rientra tra quelle «penalità» e «spese di chiusura» dei «contratti di durata» che il Dl 223/2006, convertito in legge 248/2006, impone alle banche di non pretendere dai clienti.
È quanto affermato nella circolare Abi del 4 agosto 2006 (pubblicata sul «Sole-24 Ore» del 5, 6 e 8 agosto). (... segue)
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Ultima Modifica: 22/08/2006