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MUTUI - Imposta sostitutiva per il passaggio del mutuo

Facilitare la concessione di credito da parte delle banche, specialmente nei confronti delle imprese: è evidentemente questa la ragione che, per la seconda volta in pochi mesi, ha motivato il legislatore a ritoccare l’articolo 15 del Dpr 601/1973 e cioè la norma che dispone l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle operazioni di credito a medio/lungo termine (vale a dire di durata superiore ai 18 mesi), ordinariamente dovuta nella misura dello 0,25% sull’importo erogato dalla banca finanziatrice.

Con l’articolo 12, comma 4, lettera a), Dl 23 dicembre 2013, n.145 (convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9), in vigore dal 24 dicembre 2013, era stato disposto che il regime dell’imposta sostitutiva non doveva più considerarsi ineluttabile, come invece accadeva in precedenza: in altri termini, l’imposta sostitutiva è ora ritenuta dovuta solo in base a una specifica opzione in tal senso, e ciò poiché, se essa in molti casi consiste in un affievolimento della tassazione "ordinaria" altrimenti applicabile, in non pochi casi l’obbligatorietà della sua applicazione comportava un carico impositivo maggiore rispetto a quello che sarebbe stato dovuto in mancanza di essa. (... segue)

 

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Ultima Modifica: 08/07/2014

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