In caso di inadempimento del mutuatario (che sia una persona fisica che stipula il mutuo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), solo per effetto di una clausola ad hoc inserita nel contratto di mutuo all’atto della sua stipula, la banca matura la possibilità (invece di percorrere, la tradizionale strada dell’esecuzione forzata dell’immobile ipotecato per soddisfare le proprie ragioni di credito) di ricorrere alla nuova procedura della esdebitazione del mutuatario conseguente alla vendita “diretta” dell’immobile gravato da ipoteca effettuata dalla banca stessa. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 02/05/2017