L’anatocismo non è un mostro agli occhi del legislatore comunitario e della Corte di Giustizia Ue.
Recita, infatti, l’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004, sul recupero di aiuti di Stato illegittimamente concessi, che «il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi».
Così è lecito, per la Corte Ue (causa C-89/14), che la legge italiana (il Dl 18/2008 emanata per disciplinare il recupero degli illegittimi aiuti di Stato pretenda anche il pagamento di interessi anatocistici. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 12/09/2015