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MUTUO - Estinzione anticipata - Abolizione Penali (2)


Oltre alla semplificazione nelle procedure di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui bancari, il Dl"Bersani-bis" (Dl 31 gennaio 2007, n. 7, in fase di conversione) incide nei rapporti tra banca e clienti anche sotto un altro importante aspetto: e cioè l’affermazione della nullità(vale a dire del divieto di stipula e, nel caso di stipula, la completa inefficacia) delle cosiddette penali di estinzione anticipata per i mutui bancari.

Le clausole "incriminate" sono quelle con le quali la banca pretende il pagamento di una somma (di solito compresa tra lo 0,5% e il 2%del capitale restituito in anticipo) nel caso in cui il mutuatario rimborsi alla banca stessa, in tutto o in parte, il capitale mutuato prima delle scadenze rateali convenute nel contratto. (...segue)

 

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Ultima Modifica: 19/02/2007

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