L’imposta sostitutiva prevista per i contratti di finanziamento a medio/lungo termine èdovuta anche se il contratto è stipulato all’estero, qualora i contraenti del mutuo siano italiani e il finanziamento sia destinato a «produrre effetti» in Italia.
È quanto deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Torino (sentenza 8 maggio2013 n. 55/15) in una fattispecie di un contratto di finanziamento stipulato in Svizzera (tra banche italiane e mutuatario italiano), finalizzato all’acquisto di un pacchetto azionario italiano da parte della società finanziata. (... segue)
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Ultima Modifica: 02/06/2013