Non può avvalersi dell’imposta sostitutiva (e quindi è soggetta a tassazione ordinaria) l’annotazione nei registri immobiliari per conferma dell’ipoteca iscritta a garanzia di una apertura di credito (stipulata ad esempio da un’impresa costruttrice) che venga trasformata in un mutuo da frazionare e poi da accollare ai singoli acquirenti dei vari appartamenti.
È quanto statuito dalla risoluzione n. 1/2005 dell’agenzia del Territorio e datata 22 settembre 2005. (... segue)
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Ultima Modifica: 23/09/2005