Se è stipulato un contratto di mutuo fondiario destinato solo a estinguere pregresse passività dell’impresa mutuataria (anziché restare nella sua disponibilità), questo contratto non è nullo.
Ma non si applica la disciplina tipica del mutuo fondiario, per esempio la norma che consente la non revocabilità dell’ipoteca con il decorso di dieci giorni dalla data dell’iscrizione ipotecaria.
Questo, in sintesi, quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 9482, depositata il 18 aprile 2013. (... segue)
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Ultima Modifica: 19/04/2013