Anteriormente al Dl 59/2016 si definiva "patto marciano" qualsiasi contratto con il quale il creditore e il debitore si accordassero nel senso che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore acquisisse la proprietà di un dato bene di proprietà del debitore, con l’obbligo però del creditore di versare al debitore la differenza tra l’importo del proprio credito e il valore del bene oggetto di garanzia.
Si trattava di un contratto poco praticato (probabilmente perchè non regolamentato), ma sicuramente lecito, perchè non lesivo del divieto di patto commissorio (di cui all’articolo 2744 del Codice civile) e cioè del patto con il quale il creditore diviene proprietario di un bene del debitore inadempiente, senza corrispondere a quest’ultimo l’eventuale differenza tra il valore del bene in questione e il valore del debito.
Con il Dl 59/2016 si codifica dunque un particolare patto marciano: quello tra la banca finanziatrice e l’impresa finanziata, avente a oggetto il trasferimento alla banca (o di una società controllata dalla banca, o con essa collegata) di un bene immobile (di proprietà dell’impresa debitrice, o di un terzo), sotto la condizione sospensiva dell’inadempimento del mutuatario.
In sostanza, se l’impresa finanziata è inadempiente, l’immobile è trasferito alla banca la quale (salvo tenerselo, ciò che è però improbabile) lo può direttamente vendere per compensare, con il ricavato dalla vendita, il proprio credito, senza quindi doversi far luogo - come capita nel caso di inadempimento di un credito ipotecario - a una procedura esecutiva giudiziale.
Ultima Modifica: 24/08/2018