Offrire alla banca mutuante un nuovo ed efficiente strumento di garanzia alternativo alla tradizionale ipoteca (con lo stimolo che, di conseguenza, ne deriva per la concessione del credito da parte delle banche), puntando sul fatto di evitare le inevitabili tempistiche proprie delle procedure esecutive in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite da ipoteca: è questa la finalità del nuovo istituto, introdotto dal decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 102 dello stesso giorno), consistente nel trasferimento alla banca di un bene immobile sotto la condizione sospensiva dell’inadempimento del mutuatario.
In sostanza, se il mutuatario è inadempiente, l’immobile viene trasferito alla banca e questa lo può poi direttamente vendere, senza far luogo a una procedura esecutiva giudiziale, al fine di compensare, con il ricavato dalla vendita, il proprio credito (avendo comunque già restituito al mutuatario inadempiente, prima della vendita “forzata” e indipendentemente da essa, la differenza tra il valore di stima dell’immobile dato in garanzia e l’importo del debito). (... segue)
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Ultima Modifica: 04/04/2017