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MUTUO - Pegno non possessorio


L’espressione "pegno non possessorio" già di per sè fotografa la principale novità che questo pegno presenta, rispetto alla tradizionale figura del pegno contenuta nel Codice civile: il fatto che l’oggetto del pegno rimane nella disponibilità del debitore.

Per costituire il pegno non è più necessario che si abbia la consegna della cosa al creditore (articolo 2786, Codice civile) e la prelazione del creditore nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto di pegno non dipende più dal fatto che tale bene sia rimasto nel possesso del creditore (articolo 2787, Codice civile). (… segue)


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Ultima Modifica: 27/04/2017