Una svolta epocale nella materia delle garanzie rilasciabili a supporto della concessione di credito alle imprese da parte delle banche, con la finalità di stimolare l’erogazione di finanziamenti a fronte di un maggior grado di protezione delle ragioni del creditore in caso di inadempimento del debitore finanziato. Questo l’obiettivo del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, il quale punta su due nuovi istituti: la codificazione di una specifica versione del cosiddetto “patto marciano” e l’introduzione nel nostro ordinamento del “pegno non possessorio”.
Già questa stessa denominazione evidenza la novità che il pegno non possessorio presenta, rispetto alla tradizionale figura del pegno contenuta nel Codice civile, vale a dire il fatto che l’oggetto del pegno rimane nella disponibilità del debitore: per costituire il pegno non è più necessario che si abbia la consegna della cosa al creditore (articolo 2786, Codice civile) e la prelazione del creditore nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto di pegno non dipende più dal fatto che tale bene sia rimasto nel possesso del creditore (articolo 2787, Codice civile).
Per pegno non possessorio si intende, dunque, il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in un registro (il «registro dei pegni non possessori») tenuto con modalità informatiche dall’agenzia delle Entrate. Per effetto di questa pubblicità il pegno non possessorio si costituisce, prende grado (dal che la possibilità di una pluralità di gradi di pegno) e diviene opponibile ai terzi (anche nel caso di procedure concorsuali). (... segue)
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Ultima Modifica: 28/06/2017