Per pegno non possessorio si intende il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in un apposito registro (il «registro dei pegni non possessori») tenuto con modalità informatiche dall’agenzia delle Entrate. Per effetto di questa pubblicità, il pegno non possessorio si costituisce, prende grado e diviene opponibile ai terzi (anche nel caso di procedure esecutive o concorsuali).
La novità rispetto alla tradizionale figura del pegno contenuta nel Codice civile, è che l’oggetto del pegno non possessorio rimane, appunto, nella disponibilità del debitore, il quale non viene spossessato, come invece accade nel pegno ordinario: per costituire il pegno, non è dunque più necessario che si abbia la consegna della cosa al creditore (articolo 2786 del Codice civile) e la prelazione del creditore nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto di pegno, non dipende più dal fatto che tale bene sia rimasto nel possesso del creditore (articolo 2787). (... segue)
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Ultima Modifica: 25/08/2018