Secondo la sentenza di Cassazione n. 3955 del 29 febbraio 2016 è revocabile la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinato a ripianare uno scoperto di conto corrente.
E' infatti sintomo sufficiente della scientia decoctionis del debitore la pretesa della banca di garantire con ipoteca un credito preesistente.
Se la concessione di un mutuo ipotecario non pone nella disponibilità del debitore nuova finanza, ma ha la funzione di estinguere un debito preesistente di natura chirografaria, l’intera operazione è dunque revocabile.
Ultima Modifica: 04/03/2016