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MUTUO - Rinegoziazione - Portabilità (1)


La rinegoziazione "imposta" alle banche dall’articolo 3 del decreto legge 93/2008 presuppone la stipula di un contratto tra banca e cliente.


Questo contratto può essere stipulato:

a) in forma "contestuale", cioè sullo stesso documento vengono apposte le firme della banca e del cliente, con la conseguenza che il contratto è formato quando è apposta l’ultima firma;

b) in forma di "corrispondenza", e cioè mediante scambio di proposta e di accettazione.
In altri termini, la banca spedisce al cliente un modulo prestampato, da essa sottoscritto; il cliente, ricevuto il plico, a sua volta lo sottoscrive in segno di accettazione e lo rispedisce alla banca (qui il contratto è formato quando la banca abbia notizia dell’accettazione del cliente). (…segue)

 

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Ultima Modifica: 22/08/2008

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