Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 474 del Codice di procedura civile, occorre accertare (attraverso la sua interpretazione, integrata con le espressioni che siano contenute nei successivi atti di erogazione o atti di quietanza, ove esistenti) se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e, quindi, rechi l’obbligo del mutuatario di restituire la somma mutuata; e se entrambi gli atti (il contratto di mutuo e l’atto di erogazione o l’atto di quietanza) rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
È questo il principio di diritto che la Cassazione ha enunciato nella sentenza n. 17194 del 27 agosto 2015. (...segue)
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Ultima Modifica: 08/09/2015