L'introduzione della doppia aliquota dell’imposta sostitutiva (del 2% se si tratta di mutui «seconda casa» e dello 0,25% per ogni altro mutuo) induce una inevitabile confusione tra le varie tipologie di finanziamento a seconda del loro trattamento tributario. Vediamo di fare un po’ di ordine in questa materia. Le agevolazioni per l’acquisto della «prima casa».
Sono dettate dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al dpr 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro) e dipendono, in breve, dalla non possidenza da parte dell’acquirente di altre case nello stesso Comune, dalla non possidenza di altre case acquisite con agevolazioni nell’intero territorio nazionale e dalla residenza dell’acquirente stesso nel Comune ove è ubicata la casa acquistata (oppure dallo svolgimento in quel Comune della sua attività lavorativa). (...segue)
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Ultima Modifica: 24/08/2004