Il contratto di rete ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico e sta muovendo i primi passi (dopo la previsione della relativa normativa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Dl 5/2009, il Dm dell'Economia consentirà di individuare gli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete).
Si tratta di una normativa di sostegno alle attività imprenditoriali, in coerenza con la collocazione di tale disciplina in una legge intitolata «misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi». Sono interessate imprese individuali, società di persone e di capitali mentre sembrano esclusi enti pubblici, università, centri di ricerca e, più in generale, i non imprenditori.
Il contratto di rete è finalizzato a rendere conveniente – con la definizione di una regolamentazione giuridica – il potenziamento di forme di collaborazione reciproca fra imprese in diversi contesti. Si pensi allo sviluppo di funzioni condivise (produzione, logistica), alla realizzazione di servizi o progetti comuni nel campo della ricerca, allo sviluppo di reti di subfornitura, all'adozione di un marchio, di un logo o di un packaging comuni.
Nel presupposto che vi siano attività che, per ragioni dimensionali o di capacità tecnica, nessuna piccola o media impresa perseguirebbe individualmente, il contratto di rete può avere il non banale compito di far apparire grandi i piccoli, attraverso lo strumento contrattuale e senza dover adottare forme più impegnative al limite dell'integrazione strutturale (fusione). In sostanza, le reti rappresentano forme di collaborazione che consentono alle imprese partecipanti, di qualsiasi tipo e dimensione, di mettere in comune risorse ed esperienze, senza rinunciare alla propria autonomia e identità.
Tale fattispecie contrattuale viene incontro, in particolare, alle esigenze delle Pmi che rappresentano il tessuto produttivo del nostro paese e che possono, soprattutto in un periodo di contrazione economica, trovare giovamento dalla nuova forma di collaborazione, a prescindere dai benefici su più fronti previsti per i contratti di rete.
Sono molti i tratti comuni con il consorzio con attività esterna. Tuttavia, la versione definitiva della norma ha sancito la possibilità di dar vita anche a reti di imprenditori definibili "leggere", ossia tendenzialmente volte allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica che non necessitano la costituzione di un fondo comune né la nomina di un organo comune. Elementi questi ultimi che, invece, caratterizzano necessariamente il consorzio con attività esterna.
Il contratto di rete può avere anche punti di contatto con altre forme di collaborazione temporanea di imprese, quali le associazioni temporanee di impresa (Ati) e le joint ventures. Va però osservato come queste ultime siano sostanzialmente contratte in vista della realizzazione di un affare, a differenza del contratto di rete che, pur essendo legato al programma di rete, può perseguire obiettivi strategici di più ampio respiro rispetto a un singolo affare.
Il contratto di rete è:
- a effetti obbligatori, poiché gli imprenditori si obbligano «a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa»;
- tendenzialmente plurilaterale, in quanto delineato con riguardo a una pluralità di imprenditori;
- formale, in quanto ne è prevista la redazione «per atto pubblico o per scrittura privata autenticata», e soggetto a pubblicità, essendo prevista l'iscrizione nel registro delle imprese dove sono iscritti i contraenti;
- di durata, ossia a effetti protratti nel tempo;
- predeterminato in relazione al contenuto.
Fulcro del nuovo contratto è il programma comune di rete che, dal punto di vista economico, è assimilabile a un progetto industriale in cui i contraenti stabiliscono fra loro «chi fa cosa e come» per poter conseguire lo scopo comune. Contratto e programma di rete dovranno definire anche le regole che devono improntare le relazioni tra i partecipanti.
Il programma comune di rete deve essere asseverato dagli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale individuati dal Dm affinché si possa fruire degli incentivi fiscali previsti dalla norma. L'asseverazione costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per accedere ai benefici tributari.
Ultima Modifica: 18/03/2011