Notaio e ... Tutela del Patrimonio

Tutela dei patrimoni

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Obbligazioni

La sottoscrizione di prestiti obbligazionari è disciplinata dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile. L’articolo 2410 che introduce la disciplina relativa ai titoli obbligazionari, pone un primo limite di carattere quantitativo all’emissione di obbligazioni:è vietata la sottoscrizione di prestiti obbligazionari per una somma eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato.

La finalità è quella di mantenere un minimo di equilibrio tra la massa delle obbligazioni circolanti ed il capitale disponibile. Per questo il legislatore non ha inteso fare riferimento al capitale sottoscritto ma, esclusivamente, a quello effettivamente versato.

Esistono delle eccezioni a tale limite per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari riconosciute agli enti (S.p.A. e S.a.p.a.). Quando la sottoscrizione di prestiti obbligazionari è garantita da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi; quando l’eccedenza dell’importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici; infine, quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell’autorità governativa, ad consentire la sottoscrizione di prestiti obbligazionari (anche in assenza delle predette garanzie), con l’osservanza dei limiti delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. In ogni caso, restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.

La società che offre la sottoscrizione di prestiti obbligazionari non può ridurre il capitale sociale se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate, al fine di mantenere stabile il rapporto tra il capitale e le obbligazioni circolanti per tutta la durata del prestito.

Tale limitazione non vale nell’ipotesi di riduzione deliberata in conseguenza di perdite. Per tutelare la sottoscrizione di prestiti obbligazionari anche in questo caso la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell’emissione, fino a che l’ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l’ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Con la sottoscrizione di prestiti obbligazionari si viene a creare una comunanza di interessi fra gli obbligazionisti stessi, alla quale il legislatore ha fatto corrispondere una vera e propria organizzazione che si articola in due organi: l’assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune. Ogni sottoscrizione di prestiti obbligazionari determina un’autonoma e distinta assemblea degli obbligazionisti la quale è soggetta (quanto al funzionamento) alle disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci.

Ultima Modifica: 10/09/2009