Si intende dimostrare che, nel caso di stipula di una donazione avente a oggetto azioni o quote di partecipazione al capitale di una società, le inefficienze, provocate dalla donazione, relative alla successiva circolazione delle partecipazioni donate (vale a dire l’eventualità dell’esperimento di un’azione di restituzione verso il terzo avente causa dal donatario, conseguente al vittorioso esercizio dell’azione di riduzione contro il donatario che si renda incapiente rispetto alle pretese dei legittimari agenti a tutela della loro quota di legittima, che sia stata violata dalla donazione stessa) possono essere rimediate con il ricorso a un negozio di riqualificazione (in patto di famiglia) della predetta donazione.
L’effetto di tale negozio di riqualificazione dovrebbe essere quello di mantenere fermo il trasferimento effettuato mediante il contratto di donazione ma di adottarne una regolamentazione non più ai sensi della normativa codicistica riferita al contratto di donazione, bensì ai sensi della normativa civilistica inerente il patto di famiglia, la quale appunto esclude che l’oggetto del patto di famiglia sia sottoponibile a collazione e a riduzione in sede di successione ereditaria del donante (con ciò precludendosi, di conseguenza, l’esperimento dell’azione di restituzion verso l’avente causa delle partecipazioni che furono oggetto di donazione). (... segue)
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Ultima Modifica: 08/06/2016