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PERMUTA - La tassazione della permuta "a catena"


Anche la permuta “a catena” deve essere tassata, ai fini dell'imposta di registro, come una permuta “ordinaria”, vale a dire pagando l’imposta di maggiore entità tra quelle astrattamente applicabili ai trasferimenti di cui la permuta si “compone”. Lo decide la Ctp di Pesaro nella sentenza 236/1/2018, del 28 marzo 2018, priva di precedenti editi.

Esemplificando, la permuta “ordinaria” è quella che si ha nel caso in cui Tizio trasferisce a Caio il bene Alfa e Caio, reciprocamente, trasferisce a Tizio il bene Beta. Se al trasferimento da Tizio a Caio è astrattamente applicabile l’imposta di registro di 12 e al trasferimento da Caio a Tizio è astrattamente applicabile l’imposta di registro di 16, il contratto di permuta si registra pagando 16 (e non 12; e non 12 + 16).

E questo, in dipendenza dell’articolo 21, comma 2, della legge di registro (il Dpr 131/1986) per il quale quando un contratto contiene più “disposizioni” che abbiano una loro naturale e instrinseca connessione, l’imposta di registro si assolve appunto tassando la “disposizione” di maggior costo fiscale e non applicando alcuna tassazione all’altra “disposizione”. (... segue)


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Ultima Modifica: 22/05/2019