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PMI IN BORSA - Arriva il credito d’imposta per chi si quota in Borsa


Lo Stato coprirà il 50% dei costi sostenuti dalle Pmi per entrare in Borsa: consulenze fiscali e legali, spese di ammissione al collocamento, due diligence.

Il credito d’imposta potrà arrivare fino a 500 mila euro e sarà utilizzabile in compensazione.

Interessate le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 a 250 e con fatturato annuo tra 2 e 50 milioni di euro.

Il beneficio riguarda i costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 al fine di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione.

Le regole sono state fissate da un decreto ministeriale Sviluppo economico-Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


Leggi il decreto pubblicato qui sotto. Scarica il modulo per la domanda di richiesta del credito d'imposta cliccando a fianco nella Documentazione Correlata

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 aprile 2018 

Modalita' e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese
di consulenza relative alla quotazione delle PMI. (18A04193)
(GU n.139 del 18-6-2018)
 
 
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», di seguito «Legge di bilancio
2018» e, in particolare,  l'art.  1,  comma  89,  che  istituisce  un
credito d'imposta per le piccole e medie imprese che, successivamente
alla data di entrata in vigore della  suddetta  legge,  iniziano  una
procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o
in  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  di  uno  Stato   membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  nel  caso  di
ottenimento dell'ammissione alla quotazione;
  Visto l'art. 1, comma 91, della legge di bilancio 2018, che prevede
che con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  medesima
legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 89 a  92,  con  particolare  riguardo
all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai
casi di esclusione, alle procedure di concessione e di  utilizzo  del
beneficio,  alla  documentazione  richiesta,  all'effettuazione   dei
controlli e delle  revoche  nonche'  alle  modalita'  finalizzate  ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90;
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e, in  particolare,  l'art.  18
del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle  PMI  per  le
spese di consulenza;
  Vista la definizione di Piccole e  medie  imprese  (PMI)  contenuta
nella raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni recante «Testo unico delle disposizioni in  materia  di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in  particolare  art.  1,  comma  1,
lettera w-ter), art. 1, comma 5-octies, lettera a) e art. 1, comma 1,
lettera w-bis.7);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in  particolare  l'art.
52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti  di  Stato  (RNA)
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  22  dicembre
1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte  sui  redditi  (di
seguito  «TUIR»)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  che  ha
istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle  dichiarazioni»,  ed
in particolare l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
  Visto il comma 90 del citato art. 1 della legge di  bilancio  2018,
in base al quale al credito d'imposta ivi previsto non si applicano i
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46
e  47  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e
dell'atto di notorieta';
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  il
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  le  disposizioni  procedurali
necessarie alla concessione del credito d'imposta  che  garantiscano,
tra l'altro, il rispetto del limite di spesa pari  a  20  milioni  di
euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2020 e 2021;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi  da  89  a
92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le modalita' e  i
criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di
consulenza sostenuti a decorrere dal  1°  gennaio  2018  fino  al  31
dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un
mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di  negoziazione  di
uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo.
                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni:
    a) «legge di bilancio 2018»: la legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
    b) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea;
    c) «TUIR»: il decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi e successive modificazioni e integrazioni;
    d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
    e)  «PMI»:  piccole  e  medie  imprese,   come   definite   dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
    f)  «mercato  regolamentato»:  un  mercato   regolamentato   come
definito dall'art. 1, comma 1, lettera w-ter) del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni  relativo  alle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
    g) «sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF)»: un sistema
multilaterale di negoziazione cosi' come definito dall'art. 1,  comma
5-octies, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni relativo alle disposizioni in  materia  di
intermediazione finanziaria;
    h) «gestore del mercato»:  un  gestore  del  mercato  cosi'  come
definito  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  w-bis.7)   del   decreto
legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni
relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
                               Art. 3
 
                        Soggetti beneficiari
 
  1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto
le PMI che:
    a) sono costituite e  regolarmente  iscritte  al  registro  delle
imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6;
    b)  operano  nei  settori  economici  rientranti  nell'ambito  di
applicazione del regolamento  di  esenzione,  compreso  quello  della
produzione primaria di prodotti agricoli;
    c)  sostengono,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  costi  di
consulenza allo  scopo  di  ottenere,  entro  il  31  dicembre  2020,
l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo;
    d)   presentano   domanda   di   ammissione    alla    quotazione
successivamente al 1° gennaio 2018;
    e) ottengono l'ammissione alla quotazione con  delibera  adottata
dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
    f)  non  rientrano  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla
Commissione europea;
    g) sono  in  regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero;
    h) non si trovano in condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento di esenzione.
                               Art. 4
 
                    Attivita' e costi ammissibili
 
  1. Sono ammissibili al credito  d'imposta  i  costi  relativi  alle
seguenti attivita' di consulenza:
    a) attivita' sostenute  in  vista  dell'inizio  del  processo  di
quotazione  e  ad   esso   finalizzate,   quali,   tra   gli   altri,
l'implementazione  e  l'adeguamento  del  sistema  di  controllo   di
gestione,  l'assistenza  dell'impresa  nella  redazione   del   piano
industriale, il supporto all'impresa in tutte le  fasi  del  percorso
funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
    b)  attivita'  fornite  durante  la  fase  di   ammissione   alla
quotazione e finalizzate  ad  attestare  l'idoneita'  della  societa'
all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
    c) attivita' necessarie per collocare presso gli  investitori  le
azioni oggetto di quotazione;
    d) attivita' finalizzate a supportare la societa' emittente nella
revisione delle informazioni finanziarie storiche  o  prospettiche  e
nella conseguente preparazione  di  un  report,  ivi  incluse  quelle
relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
    e)  attivita'  di  assistenza  della  societa'  emittente   nella
redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti
utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati  o  per
la produzione di ricerche cosi' come definite nell'art. 3,  comma  1,
numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
    f)  attivita'  riguardanti  le  questioni   legali,   fiscali   e
contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione
quali,  tra  gli  altri,  le  attivita'  relative  alla   definizione
dell'offerta, la disamina del prospetto informativo  o  documento  di
ammissione o dei documenti  utilizzati  per  il  collocamento  presso
investitori qualificati, la due diligence  legale  o  fiscale  e  gli
aspetti legati al governo dell'impresa;
    g) attivita' di comunicazione necessarie  a  offrire  la  massima
visibilita' della societa', a divulgare  l'investment  case,  tramite
interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla  comunita'
finanziaria.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili i costi  direttamente  connessi  allo  svolgimento  delle
attivita' di cui al presente articolo e prestate, ai sensi  dell'art.
18 del regolamento  di  esenzione,  da  consulenti  esterni,  persone
fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e  al
di fuori dei costi di esercizio  ordinari  dell'impresa  connessi  ad
attivita' regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale
o la  pubblicita'.  Tali  spese  possono  consistere  in  un  importo
previamente   pattuito   in   misura   fissa   oppure    parzialmente
proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.
  3. Sono escluse le spese di cui al  precedente  comma  relative  ad
attivita' di consulenza  prestate  da  soggetti  giuridici  collegati
all'impresa beneficiaria ai sensi della  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003.
  4. L'effettivita' del sostenimento  dei  costi  e  l'ammissibilita'
degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili.
                               Art. 5
 
                      Agevolazione concedibile
 
  1. Il credito d'imposta puo' essere riconosciuto, fino a un importo
massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50  per  cento  dei
costi complessivamente sostenuti per le attivita' di cui all'art. 4 a
decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in  cui  si  ottiene  la
quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.
                               Art. 6
 
           Procedura di concessione del credito d'imposta
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti  di
cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo
compreso tra il 1° ottobre dell'anno in  cui  e'  stata  ottenuta  la
quotazione e il 31 marzo dell'anno  successivo,  un'apposita  istanza
formulata secondo lo schema allegato al  presente  decreto  (allegato
A).
  2. L'istanza di cui al comma 1 contiene:
    a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il  codice
fiscale;
    b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a
decorrere dal 1°  gennaio  2018  per  l'ammissione  alla  quotazione,
nonche' l'attestazione di cui all'art. 4, comma 4;
    c) la delibera di avvenuta ammissione  alla  quotazione  adottata
dal  soggetto  gestore  del  mercato  regolamentato  o  del   sistema
multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo;
    d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
    e) la dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre   2000,   n.   445,   con
l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti  alla
verifica antimafia di cui  all'art.  85  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159.
  3. Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per
l'invio delle istanze di cui al comma 1, la direzione generale per la
politica industriale, la  competitivita'  e  le  PMI  del  Ministero,
previa verifica dei requisiti previsti nonche'  della  documentazione
richiesta  dal  presente  decreto,  sulla  base  del   rapporto   tra
l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun  anno  e  l'ammontare
complessivo dei crediti richiesti, determina la  percentuale  massima
del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il
diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente
spettante.
                               Art. 7
 
                   Fruizione del credito d'imposta
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, a  decorrere
dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in  cui  e'
stata comunicata la concessione alla societa' ai sensi  dell'art.  6,
comma  3,  attraverso  i  servizi  telematici  messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento. L'ammontare del credito utilizzato in  compensazione  non
deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello  F24.
Ai fini del controllo di cui  al  periodo  precedente,  la  direzione
generale per la politica industriale, la competitivita' e le PMI  del
Ministero, entro il quinto giorno lavorativo del  mese  successivo  a
quello in cui e' stata comunicata la  concessione  alla  societa'  ai
sensi dell'art. 6, comma 3, trasmette all'Agenzia delle entrate,  con
modalita' telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  delle  societa'
beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna
di esse.
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del TUIR.
  3. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  e'  indicato
nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  in
corso alla data della comunicazione di cui  all'art.  6,  comma  3  e
nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  di  imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
  4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano
i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
successive modificazioni e integrazioni.
  5.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni  esercitate  ai  sensi  del  presente   articolo   sono
trasferiti sulla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi
di bilancio».
                               Art. 8
 
               Cause di revoca e procedure di recupero
            del credito d'imposta illegittimamente fruito
 
  1. L'Agenzia delle entrate trasmette alla direzione generale per la
politica industriale, la competitivita' e le PMI del  Ministero,  con
modalita' telematiche e secondo termini definiti  d'intesa,  l'elenco
delle societa' che  hanno  utilizzato  in  compensazione  il  credito
d'imposta, con i relativi importi.
  2.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione  in  via  telematica
alla   direzione   generale   per   la   politica   industriale,   la
competitivita' e le PMI  del  Ministero,  che  previe  verifiche  per
quanto  di  competenza,  ai  sensi  dell'art.   1,   comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del  relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  3. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero nel caso  in  cui
venga accertata l'insussistenza di uno  dei  requisiti  previsti  dal
presente decreto o la non veridicita' degli elementi di cui al  comma
2 dell'art.  6.  In  tal  caso  il  Ministero  provvede  al  recupero
dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni  secondo  legge,  ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73.
Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale  ed
amministrativa.
  4. Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli  aiuti  di
Stato, di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio  2017,
n. 115, provvede il Ministero ai sensi  degli  articoli  8  e  9  del
predetto regolamento.
                               Art. 9
 
                   Oneri informativi e pubblicita'
 
  1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180,
nell'allegato B e' riportato l'elenco degli oneri informativi per  le
imprese derivanti dal presente provvedimento.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo,  verra'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione.
 
    Roma, 23 aprile 2018
 
                                                   Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico
                                                     Calenda         
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018

Ultima Modifica: 22/06/2018