Lo Stato coprirà il 50% dei costi sostenuti dalle Pmi per entrare in Borsa: consulenze fiscali e legali, spese di ammissione al collocamento, due diligence.
Il credito d’imposta potrà arrivare fino a 500 mila euro e sarà utilizzabile in compensazione.
Interessate le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 a 250 e con fatturato annuo tra 2 e 50 milioni di euro.
Il beneficio riguarda i costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 al fine di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione.
Le regole sono state fissate da un decreto ministeriale Sviluppo economico-Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Leggi il decreto pubblicato qui sotto. Scarica il modulo per la domanda di richiesta del credito d'imposta cliccando a fianco nella Documentazione Correlata
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 aprile 2018
Modalita' e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese
di consulenza relative alla quotazione delle PMI. (18A04193)
(GU n.139 del 18-6-2018)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», di seguito «Legge di bilancio
2018» e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che istituisce un
credito d'imposta per le piccole e medie imprese che, successivamente
alla data di entrata in vigore della suddetta legge, iniziano una
procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o
in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di
ottenimento dell'ammissione alla quotazione;
Visto l'art. 1, comma 91, della legge di bilancio 2018, che prevede
che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima
legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 89 a 92, con particolare riguardo
all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai
casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del
beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei
controlli e delle revoche nonche' alle modalita' finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 18
del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per le
spese di consulenza;
Vista la definizione di Piccole e medie imprese (PMI) contenuta
nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare art. 1, comma 1,
lettera w-ter), art. 1, comma 5-octies, lettera a) e art. 1, comma 1,
lettera w-bis.7);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'art.
52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (di
seguito «TUIR») e successive modificazioni e integrazioni, con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha
istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», ed
in particolare l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto il comma 90 del citato art. 1 della legge di bilancio 2018,
in base al quale al credito d'imposta ivi previsto non si applicano i
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46
e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali
necessarie alla concessione del credito d'imposta che garantiscano,
tra l'altro, il rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 89 a
92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le modalita' e i
criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di
consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31
dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un
mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di
uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «legge di bilancio 2018»: la legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
b) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
c) «TUIR»: il decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui
redditi e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
e) «PMI»: piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
f) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato come
definito dall'art. 1, comma 1, lettera w-ter) del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
g) «sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF)»: un sistema
multilaterale di negoziazione cosi' come definito dall'art. 1, comma
5-octies, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria;
h) «gestore del mercato»: un gestore del mercato cosi' come
definito dall'art. 1, comma 1, lettera w-bis.7) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni
relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto
le PMI che:
a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle
imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6;
b) operano nei settori economici rientranti nell'ambito di
applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della
produzione primaria di prodotti agricoli;
c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di
consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020,
l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo;
d) presentano domanda di ammissione alla quotazione
successivamente al 1° gennaio 2018;
e) ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata
dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla
Commissione europea;
g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero;
h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento di esenzione.
Art. 4
Attivita' e costi ammissibili
1. Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle
seguenti attivita' di consulenza:
a) attivita' sostenute in vista dell'inizio del processo di
quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri,
l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di
gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano
industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso
funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
b) attivita' fornite durante la fase di ammissione alla
quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneita' della societa'
all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
c) attivita' necessarie per collocare presso gli investitori le
azioni oggetto di quotazione;
d) attivita' finalizzate a supportare la societa' emittente nella
revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e
nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle
relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
e) attivita' di assistenza della societa' emittente nella
redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti
utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per
la produzione di ricerche cosi' come definite nell'art. 3, comma 1,
numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
f) attivita' riguardanti le questioni legali, fiscali e
contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione
quali, tra gli altri, le attivita' relative alla definizione
dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di
ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso
investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli
aspetti legati al governo dell'impresa;
g) attivita' di comunicazione necessarie a offrire la massima
visibilita' della societa', a divulgare l'investment case, tramite
interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunita'
finanziaria.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle
attivita' di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell'art.
18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone
fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al
di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad
attivita' regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale
o la pubblicita'. Tali spese possono consistere in un importo
previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente
proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.
3. Sono escluse le spese di cui al precedente comma relative ad
attivita' di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati
all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003.
4. L'effettivita' del sostenimento dei costi e l'ammissibilita'
degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili.
Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Il credito d'imposta puo' essere riconosciuto, fino a un importo
massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento dei
costi complessivamente sostenuti per le attivita' di cui all'art. 4 a
decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la
quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.
Art. 6
Procedura di concessione del credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di
cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo
compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui e' stata ottenuta la
quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza
formulata secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato
A).
2. L'istanza di cui al comma 1 contiene:
a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice
fiscale;
b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione,
nonche' l'attestazione di cui all'art. 4, comma 4;
c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata
dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema
multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo;
d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla
verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
3. Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per
l'invio delle istanze di cui al comma 1, la direzione generale per la
politica industriale, la competitivita' e le PMI del Ministero,
previa verifica dei requisiti previsti nonche' della documentazione
richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra
l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare
complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima
del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il
diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente
spettante.
Art. 7
Fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere
dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui e'
stata comunicata la concessione alla societa' ai sensi dell'art. 6,
comma 3, attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non
deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello F24.
Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, la direzione
generale per la politica industriale, la competitivita' e le PMI del
Ministero, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a
quello in cui e' stata comunicata la concessione alla societa' ai
sensi dell'art. 6, comma 3, trasmette all'Agenzia delle entrate, con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle societa'
beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna
di esse.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del TUIR.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
corso alla data della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3 e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano
i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni e integrazioni.
5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono
trasferiti sulla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi
di bilancio».
Art. 8
Cause di revoca e procedure di recupero
del credito d'imposta illegittimamente fruito
1. L'Agenzia delle entrate trasmette alla direzione generale per la
politica industriale, la competitivita' e le PMI del Ministero, con
modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco
delle societa' che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta, con i relativi importi.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica
alla direzione generale per la politica industriale, la
competitivita' e le PMI del Ministero, che previe verifiche per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero nel caso in cui
venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal
presente decreto o la non veridicita' degli elementi di cui al comma
2 dell'art. 6. In tal caso il Ministero provvede al recupero
dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed
amministrativa.
4. Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di
Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017,
n. 115, provvede il Ministero ai sensi degli articoli 8 e 9 del
predetto regolamento.
Art. 9
Oneri informativi e pubblicita'
1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180,
nell'allegato B e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le
imprese derivanti dal presente provvedimento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Roma, 23 aprile 2018
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018