Se in un contratto di assicurazione sulla vita sono nominati, quali beneficiari della polizza, gli «eredi legittimi», l’erede testamentario del contraente non ha diritto a riscuotere il provento della polizza alla morte dell’assicurato, pretendendo che la designazione testamentaria superi quella contenuta nella polizza.
Lo decide la Cassazione nell’ordinanza 25635/2018 in cui si specifica che se però il testamento revoca l’indicazione del beneficiario della polizza e indica un nuovo beneficiario, è quest’ultimo l’avente diritto a percepire il provento del contratto di assicurazione. (... segue)
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Ultima Modifica: 29/10/2019