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Partecipazioni societarie

Le partecipazioni societarie possono essere assunte, oltre che da una persona fisica, anche da una persona giuridica tanto di diritto privato che di diritto pubblico. In tema di partecipazioni societarie è da citare prima di tutto l’art. 2361 c.c., in base al quale “L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell’atto costitutivo, non è consentita se, per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo”. Tale divieto ha il fine di impedire che, di fatto, si modifichi l’oggetto sociale senza la preventiva ed indispensabile deliberazione dell’assemblea degli associati.

Il fenomeno delle partecipazioni societarie, ovvero dell’acquisizione
da parte di una società (di persone o di capitali) di una partecipazione in un’altra impresa collettiva ha dato luogo a forti contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza. In particolare, una delle questioni più controverse in fatto di partecipazioni societarie riguarda l’ammissibilità della partecipazione di una società dotata di personalità giuridica ad un ente fornito di semplice autonomia patrimoniale. A tal proposito, in dottrina prevale in modo abbastanza netto la soluzione più permissiva; al contrario, invece, si pone la giurisprudenza, orientata in senso negativo.

Il punto cruciale della controversia riguardante le partecipazioni societarie va individuato nella tesi secondo cui una società di capitali non può partecipare ad una società di persone, stante la responsabilità illimitata che viene assunta dai soci di questo tipo di società (data la limitazione di responsabilità tipica delle società di capitali). Per la dottrina, le partecipazioni societarie di società di persone ad altre società di persone, sia in veste di socio a responsabilità illimitata (come nella s.n.c.) che di associato a responsabilità limitata (come accomandante di una s.a.s.) sembra del tutto ammissibile. In queste ipotesi, infatti, non si produce la violazione (nemmeno in modo indiretto) dei principi sanciti in materia di responsabilità.

Il fenomeno del collegamento fra società, al di là dell’assunzione di partecipazioni societarie, può acquisire un carattere anche molto più intenso: nella realtà economica dei giorni nostri si vengono spesso a creare, specie tra società di capitali, dei meccanismi di collegamento finalizzati ad accentuare la posizione contrattuale di questi stessi enti sul mercato. Il fenomeno può dar vita alle seguenti figure: partecipazioni societarie reciproche, società collegate, società controllate e gruppi di società. In particolar modo, le partecipazioni reciproche possono determinare dei pregiudizi di natura simile a quelli prodotti dalla sottoscrizione e dall’acquisto di azioni proprie.

Numerose norme regolano questa figura per evitarne un uso illecito.

Ultima Modifica: 10/09/2009