Il trustee ha la titolarità dei beni costituiti in trust ed ha l’obbligo di amministrarli in conformità delle istruzioni dettate dal disponente.
E' possibile tuttavia che l'atto istitutivo di trust ponga limiti all'attività del trustee.
Qualora il trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui beni in trust o li abbia confusi con i propri beni personali saranno esercitabili, nei limiti consentiti dalle norme di conflitto del foro, i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja.
Ultima Modifica: 08/12/2007