Ogni ragionamento sulla tassazione del contratto di rent to buy deve necessariamente prendere atto che, agli effetti dell’Iva (articolo 2, comma 2 del Dpr633/1972), si devono considerare come "cessioni" le «locazioni con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti».
Pertanto, in tal caso, l’Iva si applica sull’intero prezzo pattuito per la futura vendita, mentre il pagamento dei canoni, considerati componenti del prezzo della cessione, è escluso dall’imposta.
Alla medesima conclusione dovrebbe pervenirsi (in tal senso pare la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2011), oltre che per i contratti nei quali il trasferimento si produce automaticamente senza necessità di ripetizione del consenso, anche nei casi (ad esempio, la combinazione di una locazione con un contratto preliminare di compravendita) in cui è prevista la successiva conclusione di un contratto di trasferimento. (... segue)
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Ultima Modifica: 02/10/2014