È ammissibile che, con un atto unilaterale, il proprietario rinunci al diritto di proprietà di un bene immobile (cosiddetta rinuncia abdicativa), con l’effetto che il diritto di proprietà viene acquisito dallo Stato, secondo l’articolo 827 del Codice civile.
Questo «effetto giuridico acquisitivo, in capo all’Erario, dell’immobile … si produce automaticamente per effetto della manifestazione di volontà esternata dal privato nell’atto di rinuncia». È, però, inammissibile rinunciare al diritto di proprietà «al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all’Erario … - e dunque in capo alla collettività intera – i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione o di demolizione dell’immobile»: in tal caso, l’atto di rinuncia è nullo.
Lo afferma l’avvocatura generale dello Stato in un parere di massima indirizzato all’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, protocollato con il n. Al 37243/17. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/02/2019