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10/02/2019 - Articolo del notaio

EREDITA' - L'impugnazione della rinuncia all'azione di riduzione da parte del creditore

10/02/2018 

INTERNATIONAL - FRANCE: Wealth property tax has significant effects for non-residents

10/02/2016 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Le trattative, la proposta

10/02/2010 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Detrazioni - Ristrutturazioni - Condominio

18/03/2009 

L’Italia si è posta all’avanguardia nell’uso legale della firma digitale, essendo il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici. Fin dal lontano 1997 l’articolo 15 della L. 59/97 stabilisce infatti che "gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilev

10/02/2007 

Il trust ha avuto frequente utilizzo in Italia nel campo della protezione dei soggetti incapaci che i famigliari non intendano “esporre” a procedure giudiziarie (la nomina dell’ amministratore di sostegno oppure la nomina di un tutore per chi dovrebbe essere interdetto o di un curatore per chi dovrebbe essere inabilitato).In tali casi, allora, il trust consiste nel trasferimento al trustee di un dato patrimonio affinchè i suoi frutti siano destinati alle esigenze di vita del soggetto da prot

10/02/2007 

Una delle caratteristiche più interessanti del trust è l’infinità degli utilizzi che questo strumento può avere: dal diritto societario al diritto di famiglia, dalla tutela di minori e incapaci alla trasmissione generazionale delle aziende, dalla protezione dei patrimoni personali alle operazioni finanziarie più sofisticate.Per rappresentare con semplicità e chiarezza l’utilizzo che il trust può avere, si pensi al caso di un soggetto (di nome Mario), vedovo e senza figli, il quale, svolgendo

10/02/2007 

L’introduzione nel nostro ordinamento della norma sul vincolo di destinazione (il nuovo articolo 2645-ter del Codice civile) pone il problema di stabilire quale relazione vi sia tra questo nuovo strumento e il trust. I casi possibili sono due:a) o il vincolo di destinazione si “affianca” al trust e entrambi questi istituti “corrono” separatamente, come su due binari paralleli;b) o il vincolo di destinazione diventa in Italia ciò che il trust è negli ordinamenti nei quali vige una legge disci

10/02/2007 

I trust permettono ad un soggetto (detto settlor o disponente) di affidare la proprietà e la gestione di un dato bene ad un dato altro soggetto (detto trustee)

10/02/2007 

Il trust è un istituto di origine anglosassone di tradizioni pluricentenarie, che si è radicato e sviluppato nei Paesi di Common law (vale a dire appunto quelli di matrice giuridica non derivata dal diritto romano, i quali si definiscono, invece, come sistemi di Civil law), avendo trovato nelle peculiari caratteristiche di tali ordinamenti il terreno fertile per la sua crescita. In quel contesto infatti il trust svolge una molteplicità di funzioni che non sono facilmente qualificabili operan

10/02/2007 

Con la ratifica ad opera della legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust (d’ora in poi citata come Conv. Aja), l’Italia ha "riconosciuto" come trust tutti "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (articolo 2, comma 1, Conv. Aja).Si parla dunque

10/02/2007 

Con la recente introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2645-ter, è stato sancito che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela” per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.In altri termini, “imprimendo” su determinati beni questo vincolo di destinazione (che viene trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i

10/02/2007 

Il trust ha una estesa possibilità di applicazione: può servire per suddividere reddito e patrimonio fra i discendenti, mantenere un patrimonio familiare unito nel tempo, proteggere figli minori in caso di divorzio, garantire creditori, gestire patti di sindacato, investire congiuntamente in una società, sostenere figlie che si sposano, assistere soggetti handicappati, controllare un gruppo industriale, rendere possibile la vendita di cespiti gravati da pesi, incassare crediti e ripartire il

10/02/2007 

Il fondo patrimoniale è, come noto, quella convenzione matrimoniale mediante la quale certi beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) vengono destinati a far fronte alle esigenze della famiglia dei coniugi che stipulano detta convenzione. Dalla stipula del fondo patrimoniale deriva un effetto “segregativo” dei beni destinati al fondo: essi sono infatti espropriabili solo dai creditori che abbiano maturato le loro ragioni di credito per ragioni inerenti la vita familiare (si pensi

10/02/2007 

Solo dall’inizio degli anni ’90, prima assi timidamente, poi in modo sempre più effettivo, il trust ha fatto la sua “comparsa” nel nostro ordinamento. In precedenza il trust era considerato come una “stranezza” inglese o americana, a noi per lo più incomprensibile e comunque estranea; da quando la ratifica italiana della Convenzione dell’Aja l’ha alfine sdoganato, una parte di coloro che vi si sono avvicinati è stata attirata, se non da un fenomeno “alla moda”, dal miraggio di poterne fare u

10/02/2007 

Il trust trova un’efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi “litigano” sulla intestazione di questi beni (si pensi all’appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all’intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”. T

10/02/2007 

Uno dei primi quesiti che l’interprete si trova a dover risolvere con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 2645-ter del Codice civile è quello della identità o meno tra il vincolo di destinazione e il trust.Da un primo esame della nuova disposizione introdotta dal legislatore italiano sembra emergere una sostanziale differenza tra le due figure, anche se non è affatto da escludere che vi siano alcuni casi in cui, in concreto, i due istituti possano assai simili.Un prima fondamenta

10/02/2007 

Secondo quanto prescrive testualmente l’articolo 2645-ter del Codice civile, per effetto della trascrizione dell’atto istitutivo di un vincolo di destinazione quest’ultimo diviene opponibile ai terzi, con la conseguenza che i beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva che non dipenda da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso. In altre parole, imprimendo ad alcuni beni un vincolo di destinazione, un soggetto dell’ordinamento può creare un pa

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