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13/12/2010 

Infine, come sopra accennato, i beni del fondo sono strettamente vincolati ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che anche i creditori subiscono tale "limitazione di responsabilità del fondo": il creditore non può, infatti, soddisfarsi sui beni e sui frutti del fondo in relazione ai debiti che conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).Ne consegue che i creditori potranno agire sui beni del fondo patrimoniale e sui loro frutti essenz

13/12/2010 

Il fondo patrimoniale può avere ad oggetto soltanto beni atti a subire l'imposizione del suddetto vincolo di destinazione e, pertanto, cosi come disposto dall'art. 167, comma 1, c.c.:- beni immobili; - beni mobili registrati; - titoli di credito (ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.c. i titoli di credito conferiti nel fondo devono essere vincolati rendendo i titoli nominativi, con conseguente annotazione del vincolo oppure in altro modo purchè idoneo a vincolarli allo scopo). La proprietà dei

13/12/2010 

Il fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 171 c.c., può terminare in seguito all'annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.Tuttavia, nel caso in cui dal matrimonio annullato, sciolto o cessato siano nati figli e questi siano ancora minori al momento della cessazione del matrimonio, il fondo patrimoniale cesserà soltanto al raggiungimento della maggiore età da parte dell'ultimo dei figli. Inoltre, nel caso in cui vi sia necessità od utilità evidente

13/12/2010 

Per un maggior approfondimento sulla normativa esistente in materia di Imposta Comunale sugli immobili si rimanda al sito del Dipartimento delle Finanze.

13/12/2010 

Nell’epoca di acuta crisi economica che da molti mesi stiamo vivendo, si moltiplicano le responsabilità e i rischi imprenditoriali e professionali, cosicchè spesso la richiesta di istituire un trust è connessa allo scopo di realizzare la protezione del patrimonio personale rispetto all’eventualità che i creditori possano rivolgere le loro pretese sui beni del debitore: non solo i beni "professionali" o aziendali, ma anche quelli di stretto utilizzo personale (come la casa di abitazione o la casa

13/12/2010 

Chi si avvicina al trust per la prima volta, al fine di verificare se l’istituzione di un trust possa risolvere un determinato problema, familiare o imprenditoriale, rimane spesso sconcertato dal fatto che, per il disponente, l’istituzione del trust significa dismettere la proprietà stessa dei beni del trust perché essa deve necessariamente passare al trustee in quanto, altrimenti, non si determina l’effetto segregativo, sopra descritto, che è uno degli effetti principali che si perseguono media

13/12/2010 

Esiste una giurisprudenza ormai copiosa circa l’utilizzo del trust allo scopo di agevolare il buon esito di procedure concorsuali e quindi si può a buon titolo affermare che è questo uno dei casi in cui il trust ha avuto uno dei suoi maggiori successi applicativi. L’ipotesi più frequente è quella che si verifica quando il trust è usato per favorire l’approvazione di un concordato e cioè per dar modo ai creditori e al giudice di convincersi che la proposta concordataria è seria e che essa, un

13/12/2010 

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e ss. del codice civile così come modificati dalla riforma del diritto di famiglia, si configura – in estrema sintesi – come un complesso di beni destinati dai coniugi o da un terzo, come tale intendendo qualsiasi soggetto sia esso legato da un vincolo di parentela o di affinità sia esso una persona del tutto estranea alla famiglia, a far fronte ai bisogni della famiglia (tali bisogni devono essere individuati caso per caso, avendo riguardo

13/12/2010 

Se il trust non può certo prescindere dalla volontà del disponente che lo istituisce, il ruolo centrale del trust comunque spetta senz’altro al trustee, e cioè al soggetto che il disponente designa al fine di perseguire lo scopo per il quale il trust viene istituito e per renderlo proprietario dei beni del trust. Il trustee è l’unico dei soggetti del trust il cui nome non è stato tradotto dall’inglese: infatti, il termine settlor è stato tradotto con "disponente", il termine beneficiary è st

13/12/2010 

La legge italiana attualmente contempla il trust solo con riferimento alle sue implicazioni fiscali. Per istituire e regolamentare un trust è dunque necessario, in mancanza di una legge italiana, riferirsi innanzitutto alla normativa contenuta nella “Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento” sottoscritta all’Aja il 1° luglio 1985 (e ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364). Questa Convenzione è però di limitata utilità, in quanto, da un lato,

13/12/2010 

Una quindicina d’anni dopo che la ratifica, da parte dell’Italia, della Convenzione dell’Aja sul trust aveva sdoganato l’utilizzo del trust nel nostro Paese, una corrente dottrinale culturalmente avversa all’utilizzo del trust, perché ritenuto "eversivo" rispetto ai principi cardine del nostro ordinamento giuridico, riuscì nell’intento di sospingere il legislatore a introdurre nel codice civile (articolo 39-novies, d.l. 273/2005, n. 273) il nuovo articolo 2645-ter, recante la possibilità di

13/12/2010 

La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di ciascuno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo: l'atto di costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.c., deve essere redatto per atto pubblico, ovvero davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni.Inoltre, nell'ipotesi di costituzione su iniziativa di un terzo, il codice civile prevede che essa possa avvenire non solo per atto tra vivi, nel qual caso essa si perfeziona soltanto in seguito al

13/12/2010 

I coniugi sono poi liberi di determinare il contenuto dell'atto di costituzione, articolandolo nel modo ritenuto più opportuno ed incontrando soltanto alcuni quei limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali, quali la contitolarità dei poteri di amministrazione del fondo, di cui al successivo paragrafo, e l'inderogabilità del regime di responsabilità patrimoniale a cui è sottoposto il fondo. Il fondo, come meglio si spiegherà nel successivo paragrafo, essendo costituito a garanzia

13/12/2010 

L'amministrazione del fondo patrimoniale è disciplinata dalle stesse norme che regolano la comunione legale di cui agli artt. 180 ss. c.c.: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi, mentre gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ovvero tutti quegli atti che possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia, dovranno essere effettuati congiuntamente dai coniugi.Ne consegue che:- ciascuno dei coniugi potrà compiere a

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