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16/12/2009 

Le Regioni che hanno legiferato in materia energetica sono: Emilia Romagna Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, Norme sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47); Delib.G.R. 28 ottobre 2008, n. 1754 recante disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia, in attuazione della delibera n. 156.L’Emilia Romagna è stata una delle prime regioni a legiferare in materia.E’ previsto l’o

16/12/2009 

Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.L’art. 35 comma 2-bis del provvedimento dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico) e dei c

16/12/2009 

Fino al 1° luglio 2008, l'obbligo di allegazione riguardava i seguenti edifici:A) I "NUOVI EDIFICI", ossia gli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data del rilascio che bisogna fare riferimento);B) GLI EDIFICI RADICALMENTE RISTRUTTURATI, ossia gli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq. che siano stati

16/12/2009 

Uno tra gli aspetti rilevanti ed innovativi della Linee Guida è la definizione dell’ambito applicativo del decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari.Al punto 2 dell’All. A del decreto qui in esame, è previsto che il decreto legislativo sulla certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, indipendentemente dalla presenza o meno

16/12/2009 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2009, in attuazione di quanto previsto al comma 9 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, il decreto del 26 giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni. Il decreto è entrato in vigore nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficial

16/12/2009 

L’emanazione delle Linee Guida Nazionali pone fine al periodo transitorio disciplinato fino ad ora dal Titolo II del d.lgs. 192/2005 e precisamente, in base all’art. 11 comma 1-bis del decreto 192, dal 25 luglio l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) sarà definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).In considerazione del comma 1-ter dell’art. 11, gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora

16/12/2009 

La legge, al riguardo, prevedeva due diversi  "attestati" al fine della "certificazione energetica":- l’attestato di qualificazione energetica chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo successivo del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici,  delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8 comma secondo);- l'attestato di  certificazione energetica, chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" dell'acquirente o del

16/12/2009 

Le Linee Guida non stabiliscono alcunché in relazione alla definizione dei Soggetti certificatori. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. c d.lgs. 192/2005, un tale compito resta affidato a successivi decreti presidenziali che definiranno i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.In attesa di tali

16/12/2009 

L'8 ottobre 2005 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (successivamente modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311) per l'attuazione della direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Scopo di tale normativa è di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine del "contenimento dei consumi energetici".Ruolo di primaria importanza va riconosciuto, nell'ambito de

16/12/2009 

Il punto 9 dell’All. A, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, stabilisce che il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile”, anziché dotarlo dell’ACE, può ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:- l’edificio è di classe energetica G;- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.La predetta autodichiarazione costituisce un’alternativa alla dotazione dell’ACE da rendere in sede di trasferimento dell’immob

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