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19/12/2010 

1) Il disponente (settlor) istituisce il trust indicando lo scopo da perseguire con riguardo ai beni che sono destinati all’attuazione del trust 2) Il disponente nomina il trustee (che può essere una persona fisica o una persona giuridica), indicandogli quali sono gli scopi che nella sua attività egli deve perseguire in riferimento ai beni immessi nel trust 3) Il disponente nomina i beneficiari del trust: si tratta dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei red

19/12/2010 

L’organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che, per le sue peculiari caratteristiche, ben si presta infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell’imprenditore e, se occorre, per l’individuazione (di solito, tra gli eredi, ma non solo) di colui o di coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell’impresa oggetto di passaggio generazio

19/12/2010 

Il trust può trovare utile applicazione anche nel cosiddetto project financing, e cioè in quei casi in cui il progetto di investimento per la costruzione e la gestione di impianti o di infrastrutture si fonda su finanziamenti che dipendono non dalle garanzie offerte dai promotori ma principalmente dal flusso di cassa che il progetto stesso, una volta realizzato, è ritenuto in grado di generare. In questi casi, può essere nominato un trustee con l'incarico di raccogliere i proventi dell'opera

19/12/2010 

Con l’istituzione del trust si origina, sui beni destinati al trust, un vincolo che vale a tenerli distinti dal restante patrimonio del trustee e che destina questi beni all’attuazione dello scopo indicato dal disponente. Pertanto, il trust non è un soggetto cui i beni del trust sono intestati: i beni sono intestati al trustee, ma appunto isolati dai restanti beni che gli appartengono e che con il trust non hanno attinenza. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, l’articolo 73 del dpr 917/1973, il

19/12/2010 

Una volta stabilite le aliquote, da applicare all'atto di trust, occorre determinare la base imponibile cui quelle aliquote vanno applicate. A questo riguardo, va sottolineato che ci sono casi in cui si hanno notevoli vantaggi: ad esempio, gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili) sono tassati sulla base del loro valore catastale (al quale peraltro occorre applicare, oltre che l’imposta di donazione, anche le imposte ipotecaria e catastale, complessivamente dovute con l’aliquota de

19/12/2010 

Un importante conferma dell’utilità del trust per finalità di passaggio generazionale aziendale si è avuta quando la Consob (nella comunicazione n. Dem/10055200 del 16 giugno 2010) ha fatto conoscere il caso di un trustee (titolare del capitale sociale di una società proprietaria, a sua volta, della maggioranza di una società quotata, la Amplifon) che intendeva cessare il trust intestando il capitale della controllante per la nuda proprietà al figlio del disponente e per l’usufrutto al coniuge.

19/12/2010 

L’atto istitutivo del trust è tassato con la sola imposta fissa di registro, pari a 168 euro. Invece, secondo l’Amministrazione Finanziaria (circolare n. 48/E del 6 agosto 2007) è soggetto a tassazione, con le regole proprie della imposta di donazione, l’atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio, mentre non è soggetta ad alcun prelievo (perché assorbita nella predetta tassazione "iniziale") l’attribuzione dei beni che il trustee effettui a favore dei beneficiari del trust. Questa tas

19/12/2010 

Il trust è frequentemente utilizzato per garantire il deposito di somme di danaro (l’escrow account, nel gergo professionale anglofono) in quanto, nella pratica professionale, accade sovente di aver a che fare con situazioni in cui è necessario che un soggetto diverso dalle parti contraenti prenda in custodia un determinato ammontare al fine di riversarlo nelle mani del contraente che ne avrà diritto al verificarsi di un certo evento. Si pensi al caso del contratto di compravendita (di immob

19/12/2010 

Spesso nei rapporti tra imprenditori si pone il problema di risolvere situazioni di deadlock e cioè di stallo decisionale, di rafforzare l’attuazione di determinati accordi, di depositare somme di denaro in vista dell’esito di una due diligence (ad esempio, l’analisi della consistenza di un determinato magazzino) oppure a garanzia di particolari obblighi (ad esempio, il pagamento di una penale nel caso non si verifichi un evento promesso). In tutti queste situazioni può essere opportuno l’utiliz

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