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11/08/2015 

La successione internazionale

16/10/2007 

È straniero, evidentemente, chi non è cittadino italiano. Tuttavia, nell’epoca della globalizzazione questa definizione negativa non è più sufficiente per identificare le regole giuridiche che si applicano ai “non-italiani”.Regole diverse, infatti, si applicano agli stranieri “comunitari”, cioè ai cittadini di Paesi appartenenti alla Unione Europea, rispetto ai cittadini “extra–comunitari”.Ma anche tra questi ultimi si dovrà ulteriormente distinguere tra coloro che sono in possesso di permesso d

08/03/2005 

La disciplina giuridica degli apolidi è dettata, in principio, dalla Convenzione di New York del 28/9/1954; dalla legge 1/2/1962 n. 306; dalla legge 5/2/1992 n. 91 (art. 16) e dal D.P.R. 12/10/1993 n. 572 (Reg. attuativo), art. 17.La Convenzione prevede che agli apolidi si applichi lo stesso trattamento riservato in generale agli stranieri, e che comunque siano esonerati dalla necessità della condizione di reciprocità dopo tre anni di residenza.Per l'accesso alla proprietà immobiliare e per l'es

08/03/2005 

Nel caso di persone con più cittadinanze, al fine di valutare quale sia la sua condizione giuridica in Italia (cioè quale “tipo” di straniero sia), applicando il nostro sistema di diritto internazionale privato (legge 218/1995,  conflicts of law) si ritiene che:- se tra le varie cittadinanze c’è quella italiana: si considera cittadino italiano;- se la persona ha più cittadinanze ma non quella italiana: si applica l’art. 19 della legge 218/1995, e quindi si applica la legge del Paese con cui la p

08/03/2005 

Per la legge italiana, sono “minori”  - cioè incapaci di compiere  efficaci atti giuridici - tutte le persone che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età. Proprio per la giovane età, i minori - secondo il diritto italiano -  meritano una particolare protezione, in quanto non ancora in grado di provvedere da soli a se stessi, né materialmente né moralmente.Quando i “giovani” siano stranieri (o figli di stranieri), però, il diritto  italiano prevede che si debba verificare se anche la loro “l

08/03/2005 

In termini molto semplici (volutamente riduttivi), sono straniere le società che non sono  state costituite in Italia (art. 25 della legge 218/95).A tali società, il diritto italiano ritiene applicabile le regole dello Stato in cui esse si sono costituite. Tuttavia – oltre a tali norme – alle stesse società si applica anche il diritto italiano se ed in quanto le società pongano in Italia la loro sede amministrativa ovvero svolgano in Italia la loro attività principale. Questo significa che se la

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