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19/02/2010 

Della questione si è occupata la Ris. Agenzia Entrate 30 maggio 2008, n. 218/E, secondo la quale:- la consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà non comporta in alcun modo realizzo di plusvalenza; - per verificare se la successiva cessione della piena proprietà comporta realizzo di plusvalenza tassabile (in particolare, se è decorso o meno il quinquennio a tal fine rilevante), occorre aver riguardo alla data di acquisto della nuda proprietà, e non alla data di acquisto dell’usufrutto

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

31/05/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Acquisto nuda proprietà - Consolidazione

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