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19/02/2010 

Secondo la risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009:a) il fabbricato si considera "venuto a esistenza" quando esso assuma la consistenza descritta nell'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile;b) anteriormente, la vendita del manufatto va considerata quale vendita dell'area edificabile su cui esso insiste e quindi vendita rilevante ai fini della plusvalenza per cessione di area edificabile di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b), Tuir;c) dalla data di "venuta ad esistenza" si computa i

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

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